Ordine ai massari dell'Università degli Ebrei circa l'osservazione degli articoli sull'uso a stipulare contratti nella lingua del paese. 2) permesso di laurearsi specie in medicina ed esercitare anche tra i cristiani. 3) l'affittanza di fondi stabili e l'esercizio delle negoziazioni ; 1781 novembre 20 ; Filza 224, cart. 08